Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: suddivisione in lotti

La scrivente stazione appaltante, operante nei settori speciali, ha necessità di affidare lavori di manutenzione OOCC per complessivi € 500.000,00 oltre iva suddivisi in due lotti: l’ammontare economico degli stessi è pressoché identico (circa € 260.000,00 l’uno ed € 240.000,00 l’altro e con le attività della medesima natura da eseguirsi presso strutture dislocate in vari siti nella stessa città), che danno una caratterizzazione omogenea degli stessi.
L’appalto prevede quali condizioni di partecipazione il possesso della categoria SOA “OG 1 –Edifici Civili e Industriali” nella classifica I per ogni lotto e quali il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la selezione delle offerte.
Vista l’aspettativa di un numero elevato di concorrenti per entrambi i lotti, si domanda:
1) Possibilità di inserire un vincolo di partecipazione alla gara: ossia, il concorrente che si candida per il lotto 1 non può presentare candidatura per il lotto 2;
2) Se si rientra nel perimetro della lettera c) del comma 2 dell’art. 36 del Codice dei contratti, ossia nella fascia tra 150.000 e 350.000 €, con annessa possibilità di invitare 10 operatori;
3) Se, invece, occorre considerare l’importo della gara, € 500.000,00, ex lettera c-bis) del citato comma 2 dell’art. 36 del Codice dei contratti, nello scaglione compreso tra 350.000 e 1.000.000 €, invitando 5 concorrenti.
Grazie per il riscontro.

Un'RdO riferita a lavori di importo complessivo inferiore al milione di euro, viene suddivisa nei seguenti tre lotti relativi ad eterogenei bandi MEPA: OG1 EDILI, OS10 IDRICO-SANITARI e OS30 ELETTRICI. Tale opzione, seppur complessa, è stata confermata come possibile da CONSIP in risposta a specifico quesito. In tale contesto, un OE iscritto a tutti e tre i bandi potrebbe teoricamente partecipare vincendoli tutti: vi sono motivi ostativi in tal senso? Oppure la SA è obbligata a limitare la partecipazione e/o l'aggiudicazione di tale azienda multiscritta a solo un numero limitato di lotti?

Questa SA ritiene funzionale e producete il poter indicare, in una procedura negoziata senza bando ai sensi della L. 120/20 relativa a lavori e conforme ai pareri n. 758, 790, 816, 819 e 820, il poter indicare un lotto quale "OPZIONALE" disciplinando, nelle condizioni amministrative che, lo stesso, verrebbe aggiudicato definitivamente solo qualora: 1- a seguito delle dinamiche di gara si ottenga uno sconto complessivo, anche riferito agli altri lotti, che ne consenta la copertura; 2- a seguito della definizione della precisa spesa pervengano ulteriori risorse per poterla aggiudicare. Tale lotto verrebbe considerato nel valore complessivo stimato dell'appalto relativo quindi a tutti i lotti. Tale procedura permetterebbe di evitare il dover effettuare una successiva procedura per definire l'esigenza del lotto opzionale, riducendo quindi i tempi di definizione dell'intera pratica. Sarebbe possibile attuare tale procedura?

Quali sono le differenze tra lotto funzionale e prestazionale? Sarebbe possibile avere degli esempi pratici chiarificatori di entrambi? In una gara riferita a lavori effettuata tramite RdO MEPA con procedura negoziata su bandi eterogenei quali OG1 lavori edili, OS3 opere idrauliche e OS30 opere elettriche, la suddivisione della stessa nei citati tre distinti lotti, è riconducibile a quale delle due categorie?

In ordine alla pianificazione di un appalto di SIA da esternalizzare e il cui valore unitario stimato è € 157.000, di cui € 18.500 per coordinamento della sicurezza in esecuzione, la S.A. intende riservarsi la facoltà di procedere alla nomina del CSE prima dell’affidamento dei lavori, a professionista diverso dal progettista- D.L. e coordinatore in progettazione trattandosi di prestazione che, seppur afferente il medesimo intervento, é concettualmente ed operativamente differente ed il cui svolgimento da parte di un professionista diverso dal progettista ha profili di imparzialità e indipendenza. Alla luce dell’art. 35 co. 6 del Codice e delle recenti deroghe introdotte dal Decreto 77/2021, si chiede se è conforme alla normativa di settore nazionale e comunitaria, ricorrere a due distinti affidamenti con le procedure attualmente previste per il sottosoglia attualmente consentito sino a € 139.000 ( una per l’affidamento di progettazione+d.l.+csp da € 138.500, e una per l’affidamento del solo cse da € 18.500) o, diversamente, se la procedura conforme sia solo quella di un unico affidamento comprensivo di tutte le prestazioni professionali.

Si chiede se i medesimi ragionamenti di cui al parere n. 945, col relativa possibilità all'espletamento di gare quinquennali, possano essere applicati anche alle ricerche di mercato effettuate per la concessione di servizi, sempre a titolo non oneroso per l'amministrazione, quali la gestione di bar/bouvette e/o pizzerie oppure di strutture molto più articolate che necessitano di una gestione multiservizi. Nello specifico, nell'ambito di quest'ultima tipologia, si dovrebbe poter garantire, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: il servizio di reception, la gestione di foresteria con pensione completa e mezza pensione, la ristorazione con servizio al tavolo e/o self service, la gestione di attrezzature da spiaggia, ulteriori servizi ausiliari a vario titolo necessari. Una gara quinquennale, rispetto alla triennale indicata in alcune disposizioni interne probabilmente superate dal D.lgs. 50/2016 e smi, oltre ai vantaggi già analizzati nel predetto parere parrebbe, ai sensi dell'art. 168 co. 2 del nuovo Codice, essere oggetto in una modalità d'affidamento meno complessa, in ragione del mancato obbligo di presentazione del piano economico-finanziario da parte degli operatori economici partecipanti. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Qualora in un'RdO MEPA suddivisa in lotti, ne vengano aggiudicati solo alcuni ed il valore complessivo di quello/quelli non aggiudicati sia inferiore alla cifra limite prevista dalla L.108/21 per l'affidamento diretto, può la Stazione Appaltante avvalersi di tale procedura semplificata per assegnare il/i lotto/lotti andati deserti? Oppure è obbligata a dover effettuare un secondo esperimento di procedura negoziata, sempre tramite RdO MEPA, al fine di poterlo/poterli aggiudicare?

Si chiede se sia possibile effettuare una gara, costituita da un unico lotto di durata quinquennale anziché triennale, per la concessione del servizio di gestione di un bar/bouvette sito all'interno delle strutture dell'amministrazione e utilizzato dai propri dipendenti. Tale gara verrebbe attuata in virtù dei seguenti ragionamenti: 1 - i flussi di cassa del concessionario, in riferimento a tutto il quinquennio, permarrebbero abbondantemente al di sotto della soglia comunitaria di cui all'art. 35 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2021 prevista per le concessioni; 2 - la durata quinquennale della concessione anziché triennale, permetterebbe di raggiungere un equilibrio economico finanziario, previsto in sede di progettazione, con notevoli vantaggi per l'amministrazione. Nello specifico si concretizzerebbero le condizioni per permettere sia all'OE di proporre prezzi più bassi e competitivi su tutto il listino posto a base della ricerca di mercato e sia alla SA di poter abbattere ancor più il prezzo di alcuni prodotti di maggior consumo quale il caffè o le paste da colazione tramite l'obbligatoria introduzione, prevista in sede di gara, di tessere di fidelizzazione (Es.: tessera prepagata da 20 caffè al prezzo di listino, con l'addizione gratuita di ulteriori 3) con conseguenti ricadute positive sui fruitori del servizio. Tale durata quinquennale permetterebbe altresì alla SA, qualora ritenuto opportuno, di poter richiedere obbligatoriamente quale condizione di gara l'introduzione di nuovi servizi subordinati all'acquisizione a carico dell’aggiudicatario di nuovi macchinari (Es.: nuova TV per la bouvette, fornitura di gelati nel periodo estivo conservati in idoneo frigo etc.) rispetto ai quali, l'OE, avrebbe i necessari tempi tecnici occorrenti per ammortizzare l'investimento effettuato. Sarebbe possibile svolgere tale gara in un unico lotto per un periodo di concessione pari a cinque anni anziché tre? Ten. Col. Filippo STIVANI.

Qualora in una procedura ristretta sopra soglia suddivisa in lotti, lanciata a seguito di una riduzione dei candidati (art. 91 del Codice) operata tramite sorteggio, ne vengano aggiudicati solo alcuni, sarebbe possibile effettuare un secondo esperimento sorteggiando altri candidati estrapolati sempre dalla medesima lista iniziale? Tale ragionamento parrebbe in linea con quanto disposto dallo stesso articolo 91, nella parte in cui afferma che "...la stazione appaltante non può includere nella stessa procedura altri operatori economici che NON abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste...". Oppure l'SA sarebbe obbligata, al fine di poterli aggiudicare ed in ossequio a quanto disposto dall'art. 35, comma 9 del Codice, al dover rifare ex novo tutta la procedura ristretta a rilevanza comunitaria, pubblicazioni preliminari comprese? Ten. Col. Filippo STIVANI.

l'art. 51 comma 4 del d.lgs. 50/2016 consente alla stazione appaltante di "aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti al medesimo offerente", qualora ciò sia stato previsto in sede di gara e qualora siano state indicate "le modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti."
Ciò premesso, si ritiene il seguente criterio ammissibile quale criterio di "valutazione comparativa", nel caso di gara per affidamento di 2 lotti?
"in caso di presenza di offerte per entrambi i lotti, si procederà all'apertura delle offerte presentate per i 2 lotti, aprendo per primo il lotto 1, e procedendo quindi con l'apertura del lotto 2; si procederà all'apertura dell'offerta associata (lotto 1 + 2), solo nel caso in cui uno dei 2 lotti (lotto 1 oppure lotto 2) non presenti alcuna offerta".

Grazie,

Gara a lotti e qualificazione SOA
QUESITO del 08/07/2022

Gara avente ad oggetto l’esecuzione di lavori pubblici, suddivisa in n. 3 lotti, in cui non è previsto nessun vincolo di partecipazione: il concorrente può partecipare a tutti i lotti.

Viene previsto un vincolo di aggiudicazione: il singolo operatore può aggiudicarsi massimo due (2) lotti.
Lotto 1 OG 1 500.000 € (Classifica II);
Lotto 2 OG 1 500.000 € (Classifica II);
Lotto 3 OG 1 1.000.000 € (Classifica III).

Nel caso in cui un singolo operatore economico si aggiudichi due lotti su tre (es.: lotto 1 e lotto 2), quale classificazione deve possedere l’aggiudicatario? È sufficiente la classifica II, oppure deve possedere la classifica III in ragione del cumulo dei requisiti dei lotti aggiudicati (500.000 € + 500.000 €)?

GRAZIE

I lavori relativi ad un solo corpo d'opera (Es.: la ristrutturazione di una palazzina), vengono spesso elaborati in un unico lotto funzionale con un quadro economico in cui compaiono: la categoria prevalente delle lavorazioni (Es.: OG1) e quelle scorporabili (Es.: OS6, OS3 e OS30). Tali gare vengono aggiudicate o ad un operatore economico/RTI in possesso di tutte le qualifiche e le SOA necessarie oppure ad OE che affidano in subappalto ad aziende non partecipanti scelte dall'appaltatore, una rilevante parte dei lavori. Tutto ciò premesso si chiede perché, se le categorie delle lavorazioni vengono definite "scorporabili", non possano essere oggetto di singoli lotti prestazionali "scorporati" rispetto a quello della categoria prevalente, coordinando le varie ditte aggiudicatarie tramite PSC. In tal modo, oltre ad ottemperare a quanto indicato dall'art. 51 del Codice, l'SA avrebbe la facoltà d'imporre all'OE aggiudicatario di ciascun lotto, l'esecuzione diretta della categoria dei lavori, con l'eventuale possibilità di limitare l'istituto del subappalto a prestazioni minori (Es.: lo smaltimento dei materiali di risulta a ditte specializzate). Sarebbe possibile elaborare le gare in oggetto anche in tal modo? Ten. Col. Filippo STIVANI.

Non risulta ben chiaro che cosa sia una suddivisione in lotti prestazionali atteso che, in linea generale, risulta molto più noto ed utilizzato il c.d. lotto funzionale. Al fine di meglio comprenderne il corretto utilizzo, si farà riferimento ad un esempio pratico: in un lavoro di un unico corpo d'opera (Es.: la ristrutturazione di una palazzina) a parere di questa Stazione Appaltante l'istituto in parola indica la possibilità, nell'ambito del progetto iniziale, di suddividere le lavorazioni relative a categorie merceologiche omogenee (Es.: OG 1 edile, OS 30 elettrico ed OS 3 idraulico) in distinti lotti (Es.: lotto 1 - OG 1 opere edili; lotto 2 - OS 30 opere elettriche ed OS 3 opere idrauliche) per l'appunto definiti prestazionali poiché legati al buon esito della prestazione di ciascuna categoria di lavorazione, eseguibili separatamente da ditte diverse coordinate da un PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) e di possibile aggiudicazione anche a differenti operatori economici. Si chiede conferma di tale interpretazione oppure, in caso contrario, si chiede di chiarire con un esempio pratico riferito ad un unico corpo d'opera. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Suddivisione di un appalto in lotti
QUESITO del 13/12/2022

In riferimento al quesito in oggetto, si articola la presente istanza di parere come di seguito indicata:

posta in via di premessa la disciplina di cui all´art. 35 del d.lgs 50/2016 in tema di divieto di artificioso frazionamento degli appalti quale principio cardine a tutela della concorrenza, si chiede un parere in merito al corretto agire amministrativo per la determinazione del valore stimato degli acquisti di derrate alimentari, in particolare cosa si intenda per fornitura omogena (sul cui concetto si rinvia a quanto sotto) il cui valore stimato totale annuo debba essere preso a riferimento per la corretta determinazione e scelta della procedura di affidamento a prescindere dalla successiva scelta di suddividere in lotti qualitativi o quantitativi da appaltare separatamente o quali lotti autonomi di un’ unica gara.
Nello specifico si chiede di evidenziare apposito riscontro con riguardo al caso in cui una stazione appaltante presenti un fabbisogno annuo di derrate alimentari superiore alla soglia comunitaria, ma le cui diverse tipologie di prodotti alimentari (es. frutta, verdura, carne, prodotto ittici, latticini, ecc…) risultino singolarmente di importo inferiore all´anzidetta soglia. In tal caso si chiede se la stazione appaltante dovrà optare per singole e distinte procedure autonome relative alle singole tipologie di prodotti alimentari in base alla procedura di gara europea, con la sola eccezione dei lotti singolarmente inferiori a 80.000 euro e complessivamente fino al 20% dell’importo stimato totale di derrate, ovvero potrà prendere a riferimento i singoli importi delle diverse tipologie di prodotti alimentari procedendo con affidamenti autonomi mediante procedure sotto soglia comunitaria.

Al fine di contribuire ad una disamina piú completa dei quesiti sopra esposti, pare opportuna una menzione al concetto di omogeneità o eterogeneità delle prestazioni e come questo possa essere definito alla luce di parametri quali i CPV di riferimento indicati dal Vocabolario comune degli appalti e le differenti realtá merceologiche del mercato di riferimento.
In altri termini al fine di stabilire se un progetto per un servizio o di forniture si presenti come omogeneo o eterogeneo, si chiede se appare corretta la prassi di tener conto sia dei CPV (utilizzando le prime due cifre del codice) sia della realtà del mercato di riferimento.

In talune ipotesi le prime due cifre del CPV potrebbero non corrispondere alla normale gamma di prodotti offerti sul mercato da parte degli operatori economici dello specifico settore di interesse e quindi, in tali casi, dovrà essere svolta un’attenta analisi delle caratteristiche del mercato di riferimento proprio per ricostruire la realtà di quel singolo settore e quindi comprendere a che livello stimare complessivamente il fabbisogno annuale di derrate alimentari.
Il criterio pertinente per individuare il concetto di omogeneità ai fini della verifica del livello su cui calcolare la stima ai fini della corretta determinazione della procedura di gara è, dunque, la probabilità che tutti i servizi/forniture in questione siano offerti dallo stesso operatore.
In ragione delle menzionate considerazioni dovrebbe esservi “omogeneità” qualora da un’analisi di mercato risulti che gli operatori economici sono soliti offrire determinate forniture come facenti parte di un unico “pacchetto”.
La stazione appaltante sará quindi chiamata a verificare se determinati prodotti sono soliti essere offerti da differenti OE anche se appartenenti alle medesime due cifre dei CPV; per poi poter svolgere procedure di gara secondo le regole stabilite per l’importo della tipologia di fornitura omogenea.
La stazione appaltante potrà comunque all’interno della progetto di fornitura omogenea suddividere nuovamente in lotti quantitativi e qualitativi, nel rispetto della regola 80/20 (singolo lotto inferiore a 80.000 euro e non oltre il 20% del valore dell´appalto) di cui all’art 35 del Codice.

Ció premesso ed analizzando la tabella dei codici CPV si può verificare che la maggioranza dei generi alimentari si trova sotto i codici 03 e 15. Questi codici però contengono molti altri prodotti non alimentari, come pure prevedono prodotti che si ripetono tra i due gruppi.
La suddivisione sulla base delle prime due cifre del codice non appare quindi, nel caso concreto, sufficiente alla determinazione di “fornitura omogena”, necessitando di estendere l´analisi anche alle caratteristiche del mercato di riferimento per ricostruire la realtà del singolo settore e, quindi, il concetto di omogeneitá o meno.

Alle luce di quanto considerato, si chiede se sia corretta tale ultima interpretazione, con la conseguenza che in caso di fabbisogno annuo di derrate alimentari complessivamente superiore alla soglia comunitaria , ma comprendente forniture omogenee diverse tutte singolarmente sotto soglia UE, queste potrebbero essere oggetto di procedure di gara separate mediante le procedure semplificate sotto soglia.

In una gara di lavori, come noto, la singola categoria SOA può essere oggetto di lotto prestazionale (Es.: lotto 1 - OG1 edile; lotto 2 - OS30 elettrico; lotto 3 - OS3 idraulico). Sarebbe anche possibile impostare una gara di lavori suddivisa in lotti prestazionali, contenenti ciascuno più di una categoria SOA (ES : lotto 1 - OG1 edile + OS18A strutture in acciaio; lotto 2 - OG9 fotovoltaico + OS30 elettrico)? In tal modo, in una procedura negoziata effettuata tramite RdO MEPA, si riuscirebbe ad individuare ed invitare ditte che, per il lotto 1, siano in grado di effettuare sia lavori edili che la produzione ed il montaggio di strutture in acciaio mentre, per il lotto 2, siano in grado sia di fornire ed installare un impianto fotovoltaico ed eseguire anche opere elettriche. Si chiede un autorevole parere a riguardo.

Nell'ambito dell'azione 4.0 la scuola è destinataria di un finanziamento per la realizzazione di un unico progetto comprendente l'attivazione di tre laboratori costituiti da beni di varia natura (computer, software, visori, stampanti 3d etc.). Si chiede di sapere se è necessario procedere ad una suddivisione per lotti funzionali o prestazionali o se si possa procedere a più affidamenti diretti senza prevedere lotti, in modo da ampliare la partecipazione a più imprese. Si precisa che l’importo complessivo da destinare agli acquisti ammonta ad €.121.019,86 al netto di IVA per cui non sarebbe ipotizzabile un frazionamento artificioso preso atto che per l’intera fornitura è possibile procedere con affidamento diretto.
Grazie